Sì alle agevolazioni sull’acquisto di un nuovo immobile se quello pre-posseduto è considerato “inidoneo all’uso”

Con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che le agevolazioni prima casa sull’acquisto di un nuovo immobile spettano anche al contribuente in possesso di un’atra casa (acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune), nell’ipotesi in cui quest’ultima sia considerata inidonea all’uso abitativo.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che «l’idoneità» della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato”.