CHIARITI QUALI MEZZI DI PAGAMENTO PERMETTONO LA DEDUZIONE E LA DETRAZIONE DEGLI ACQUISTI DI CARBURANTE

La Legge di Bilancio 2018 aveva stabilito che, a partire dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell’imposta e della deduzione delle spese relative all’acquisto di carburante, questo doveva essere effettuato con mezzi di pagamento definiti elettronici.
L’Agenzia Entrate, in data 4 aprile 2018, con Provvedimento n. 73203, ha stabilito quali sono gli ulteriori mezzi di pagamento, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal prossimo 1° luglio.
L’acquisto di carburanti e lubrificanti potrà essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente, oltre
naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.
L’Agenzia ha altresì reso noto che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate ai contribuenti passivi IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva).
L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal
provvedimento stesso.