RAVVEDIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI FATTURE

Il 6 aprile è scaduto il termine per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017; entro il medesimo termine era possibile inviare i dati corretti relativi al secondo semestre 2017.
A partire dal 7 aprile 2018 agli invii viene applicata la sanzione ex art. 11 comma 2 bis del D.Lgs 471/97.
Se l’invio è operato entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione è pari a 1 euro per fattura errata o non comunicata, fino ad un totale di 500 euro; a partire dal sedicesimo giorno la sanzione è di 2 euro per fattura fino ad un massimo di 1000 euro.
Alla sanzione “base” è possibile poi applicare l’istituto del ravvedimento operoso in base a quando viene versata la sanzione.
Occorre quindi calcolare la sanzione “base” in relazione a quando viene fatto l’invio correttivo, e l’importo della sanzione ravveduta in relazione a quando viene effettuato il pagamento della sanzione stessa.