Impresa sociale – Fissate le nuove modalità di iscrizione al Registro delle imprese

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018, il Decreto 16 marzo 2018, recante “Definizione degli atti da depositare presso l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle relative procedure”.

Il decreto interministeriale, a firma congiunta dello stesso Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce gli atti da depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese e stabilisce le relative modalità di presentazione da parte delle imprese sociali.

Il decreto sostituisce il decreto 24 gennaio 2008.

Le imprese sociali sono tenute a depositare, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione nell’apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

  1. l’ atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione ;
  2. il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
  3. il bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 2017 (recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale);
  4. ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa .

Il nuovo decreto del 16 marzo 2018, pur sostituendolo, riprende l’impostazione del precedente decreto del 24 gennaio 2008, adeguandola alla cornice normativa disegnata dal D.Lgs. n. 112 del 2 luglio 2017. Tra le principali novità segnaliamo:

  • l’obbligo di depositare bilanci di tipo civilistico in luogo del precedente “documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa”, di cui all’art. 2, comma 1, lett. “b”, del D.M. 24 gennaio 2008;
  • l’obbligo di comunicare la nomina di uno o più sindaci (art. 2, comma 2) a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis C.C., ridotti della metà, previsto, invece dall’abrogato art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006;
  • la previsione (art. 3) di un termine (20 luglio 2018) entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 112/2017; – la previsione di una procedura d’ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n., 112/2017; – la previsione di una norma di raccordo tra risultanze della apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4, comma 2).

Entro il 20 luglio 2018, le imprese già iscritte nella apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017), dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 112 del 2017, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del medesimo decreto.

Entro lo stesso termine, le imprese sociali potranno modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria (art. 3, comma 1).

Prevista, inoltre, una procedura d’ufficio attraverso la quale le cooperative sociali e i loro consorzi potranno acquisire di diritto la qualifica di imprese sociali ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, “mediante l’interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese”. (art. 3, comma 2).

Prevista, infine, una norma di raccordo tra le risultanze della apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e le risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore, volta a garantire osservanza alla disposizione recata dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), secondo cui “Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni [del Registro unico nazionale del Terzo settore]”, da coordinarsi con la disposizione recata dall’art. 11, comma 3, del medesimo D.Lgs., secondo cui “Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore” (art. 4, comma 2).

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