Avvisi di accertamento: contributi Inps solo all'accomandatario? Avevamo ragione

<br>Si riporta il testo del provvedimento di autotutela emesso dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate in merito alla questione sollevata ed illustrata nell’articolo dello scorso 8 marzo che di seguito si riporta:

Il testo dell’articolo pubblicato l’8 marzo scorso
Nel caso di gestione di un’attività di commercio da parte di un’intera famiglia, come nel caso che segue, appare consigliabile il ricorrere alla forma giuridica della società in accomandita semplice, in modo di limitare la responsabilità di qualcuno dei famigliari (nel caso che segue i figli); poi mi è capitato di imbattermi in una società in accomandita semplice nella quale il marito ha assunto la qualifica di socio accomandatario, mentre la moglie quella di socio accomandante, sennonché poi la moglie ha le firme sul conto bancario intestato alla società, firma gli assegni e pone in essere atti di amministrazione, così che solo in apparenza si è in presenza di una società in accomandita semplice, mentre la società risulta essere, a tutti gli effetti, una società in nome collettivo. Ma questo è un altro discorso.

Il caso che si intende invece affrontare di seguito è se sia legittimo o meno, in sede di accertamento di maggior reddito in capo ad una società in accomandita semplice, richiedere il versamento dei conseguenti maggiori contributi Inps gestione commercianti dovuti dagli accomandanti, iscritti quali coadiuvanti di un socio accomandatario.

L’avviso di accertamento riguarda una società in accomandita semplice costituita tra padre e madre (soci accomandatari) ed i due figli (soci accomandanti che prestano la propria opera a favore della società, sotto la direzione degli accomandatari), esercente attività di commercio.

I due figli accomandanti sono iscritti nella gestione Inps commericanti Inps quali coadiuvanti del padre, quest’ultimo versa i propri contributi gestione commercianti sul minimale di reddito nonché quelli dovuti dai figli; in sede di dichiarazione dei redditi il padre, nel quadro RR, riporta i conteggi per il versamento dei contributi dovuti in eccedenza sul minimale, sia i propri che quelli dei figli, contributi che vengono quindi versati con modello F24 unicamente dal padre, sia per quanto riguarda il saldo che per quanto riguarda l’acconto; la madre espone nello stesso quadro i propri redditi e provvede a versare unicamente i propri contributi dovuti in eccedenza sul minimale, non avendo alcun coadiuvante iscritto.
L’Agenzia delle Entrate richiede di produrre la documentazione contabile della società per l’anno 2013, effettua i propri controlli ed emette un avviso di accertamento che si conclude con la determinazione di un aumento del reddito rispetto a quello dichiarato dalla società; emette altresì quattro avvisi di accertamento nei confronti dei soci (2 accomandatari e 2 accomandanti) rettificando il reddito di partecipazione nella società da ciascuno dichiarato, in proporzione delle quote di partecipazione agli utili (nell’atto costitutivo della società le quote di partecipazione agli utili risultano diverse da quelle di partecipazione al capitale, in considerazione dell’impegno dei soci accomandanti – figli coadiuvanti – di prestare la propria opera a vantaggio della società sotto la direzione degli accomandatari e per previsione dell’atto costitutivo, nel caso venisse a mancare tale apporto di lavoro, dette quote debbono essere necessariamente variate).

Fino a qui “tutto normale”, sennonché il maggior importo dei contributi Inps derivante dalla rettifica del reddito di partecipazione nella società, viene indicato nell’avviso di accertamento e richiesto:

per il padre socio accomandatario nell’avviso di accertamento di questi;
per la madre socio accomandatario nell’avviso di accertamento di questa;
per i due figli soci accomandanti (coadiuvanti del padre) nell’avviso di accertamento di ciascuno dei figli.

Mentre le prime due rettifiche dei soli contributi Inps commercianti dei soci accomandatari appaiono del tutto legittime, le rettifiche in capo ai due figli soci accomandanti non appaiono tali, poiché il soggetto obbligato al versamento dei contributi – con facoltà di rivalsa – è il padre, titolare della posizione assicurativa (o codice azienda) tenuto al versamento dei contributi stessi per sé e per i coadiuvanti, tant’è che in sede di dichiarazione dei redditi, così come sopra indicato, i contributi dei coadiuvanti vengono appunto calcolati e versati dal padre.

Anche unicamente per “logica” non si vede come il figlio socio accomandante possa provvedere al versamento dei maggiori contributi derivanti dall’avviso di accertamento, in quanto non titolare di alcun “codice azienda”.

Nel caso quindi si intenda definire l’avviso di accertamento dei figli accomandanti con il procedimento di adesione del contribuente sarà utile sollevare tale eccezione in sede di contraddittorio.

Fonte: http://www.studiofranco.eu