Lo sapevi che nella tua regione e’ operante il garante del contribuente?

Sono quasi diciotto anni che esiste nel nostro ordinamento la figura del Garante del contribuente, introdotta dallo Statuto del Contribuente per assicurare equità, imparzialità e correttezza nel rapporto tra il Fisco e i cittadini. Tuttavia si ha l’impressione che siano pochi quelli che conoscono le vere funzioni di quest’organo e le modalità per contattarlo.

Eppure rappresenta un fondamentale presidio di garanzia del contribuente“.

Il Garante del contribuente, figura prevista dall’13 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente“) è un organo monocratico (dal 1° gennaio 2012) presente in ogni Regione, presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, con il compito di tutelare i diritti del contribuente e garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria.

In particolare il Garante, nell’assicurare la concreta attuazione dei diritti del contribuente sanciti nello Statuto:

– sollecita gli uffici ad esercitare il potere di autotutela per l’annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione;

– vigila sul corretto svolgimento delle verifiche fiscali, in forza dell’art. 12 della legge 212/2000;

– verifica che sia assicurata la chiara e tempestiva conoscibilità dei provvedimenti fiscali, dei modelli per gli adempimenti e delle relative istruzioni;

– accerta la qualità dei servizi di assistenza ed informazione verificando, ad esempio, l’agibilità dei locali aperti al pubblico.

Anche sulla base di segnalazioni, il Garante può:

– richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;

– rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;

– richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;

– segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell’Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’Amministrazione;

– accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.

Il Garante del contribuente viene nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata, nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie qualificate: magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, dirigenti dell’amministrazione finanziaria, notai, sia a riposo sia in attività di servizio, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.

Tutti i contribuenti possono rivolgersi al Garante inviando un’istanza in carta libera, senza bolli, senza costi e senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un commercialista.

Per le modalità di presentazione si consiglia di consultare la sezione dedicata, dal sito dell’Agenzia delle Entrate della propria Regione, al Garante del contribuente.

Non esistono neanche formule particolari per l’istanza. L’istanza deve comunque avere un contenuto minimo essenziale in modo da poter mettere il Garante nella condizione di decidere.

Ricevuto il riscorso, il Garante svolge un’attività istruttoria per verificarne la fondatezza.

Al termine dell’attività svolta a seguito della segnalazione, ne comunica l’esito alla Direzione regionale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, mettendone a conoscenza anche l’autore della segnalazione.

Le risoluzioni del Garante sono definitive e non impugnabili.

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