acquisizione e conservazione del modello 730 e dei relativi documenti

Con la Circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le linee guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017, che illustra le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, a crediti d’imposta e altri elementi utili per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità.

Uno dei chiarimenti forniti riguarda l’acquisizione e conservazione del modello 730 e dei relativi documenti.

L’art. 21 del DLGS n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) prevede chei modelli 730 e 730-1 ed i relativi documenti possano essere sottoscritti elettronicamente dal contribuente.

Il modello 730 e la relativa documentazione di supporto, chiariscono le Entrate, devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (due anni per la scheda per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef).

In caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata.

I documenti elettronici devono essere conservati nel rispetto delle regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al DPCM del 3 dicembre 2013. In caso di conservazione presso soggetti esterni, le dichiarazioni contenenti dati sensibili, come definiti all’art. 4, comma 1, lett. d) del DLGS 30 giugno 2003, n.196, devono essere sottoposte ad operazione preventiva di cifratura da parte dell’utente.