Pedoni e ciclisti: diritti e doveri

Considerato che anche i pedoni e i ciclisti sono utenti della strada e che spesso capita di notare che non ne sono consapevoli, pubblichiamo una guida dei loro diritti ma anche delle regole che devono rispettare, corredata da giurisprudenza utile.<br>PEDONI
Circolazione sui marciapiedi
I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti.
In mancanza o se questi spazio non sono accessibili, devono circolare sul margine della strada opposto al senso di marcia
Fuori dai centri abitati hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi, e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia quando si tratti di carreggiata a senso unico.
Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono farlo su un’unica fila.
Attraversamento della strada
Per attraversare la strada i pedoni devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sotto-passaggi e sopra-passaggi.
Se questi non esistono o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare ma solo in senso perpendicolare, facendo attenzione ad evitare situazioni di pericolo per sé e/o per altri.
Attenzione, perché nel caso di attraversamento in zona sprovvista di attraversamenti pedonali i pedoni devono dare la precedenza ai conducenti.
Divieti
E’ vietato per i pedoni
– attraversare diagonalmente le intersezioni;
– attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, se esistono, anche se sono a distanza superiore ai 100 metri;
– sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità;
– causare intralcio al transito normale degli altri pedoni sostando sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali;
– effettuare l’attraversamento passando davanti agli autobus, filoveicoli, tram in sosta alle fermate.
Sanzioni
La violazione delle suddette disposizioni comporta l’applicazione di una sanzione variabile da 25 a 100 euro
In caso di investimento
Le regole del codice della strada da una parte dispongono che i conducenti debbano fermarsi e permettere l’attraversamento dei pedoni -praticamente sempre, che sia effettuato sulle strisce o meno-, e dall’altra consentono ai pedoni di attraversare anche fuori dalle strisce se queste distano a più di 100 metri, come già visto, a patto che agiscano con prudenza, procedano trasversalmente (in modo da percorrere il percorso più breve) e diano la precedenza ai veicoli.
Stante tutto ciò -e malgrado le regole reciproche- in caso di investimento è MOLTO difficile che venga dato torto al pedone, pur se questo si è comportato in modo imprudente. Il punto è dibattuto in ogni modo in varie sentenze, e il principio che può essere enunciato è che il conducente non solo deve rispettare il codice della strada (quindi già procedere ad una velocità superiore al limite lo mette dalla parte del torto anche in situazioni teoricamente imprevedibili), ma deve anche prevenire comportamenti pericolosi, scorretti, maldestri da parte dei pedoni -per esempio loro atteggiamenti indecisi, o per contro attraversamenti improvvisi, o altro. I concetti intorno ai quali verte l’attribuzione di responsabilità sono la “prevedibilità” dei comportamenti dei pedoni e la conseguente “evitabilità” (o meno) dell’incidente, ben argomentati nella giurisprudenza.
Molto utile al riguardo, per chi volesse approfondire, è la sentenza di Cassazione n.22033/2018 che si trova commentata QUI.
Riferimenti normativi
– Codice della strada artt. 190/191
CICLISTI
La prima cosa da dire è che le biciclette, per quanto previsto dall’art.47 del codice della strada, sono veicoli a tutti gli effetti. A questa premessa si collega il fatto che la circolazione in sella ad una bicicletta è sottoposta alle regole del codice della strada quanto quella al volante di un’auto.
Da qui una serie di doveri e regole da rispettare.
Regole generali
I ciclisti devono avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé -ai due lati- e compiere con la massima libertà prontezza e facilità le manovre necessarie.
Non possono trainare veicoli (salvo i casi previsti dalla legge) o farsi trainare da altro veicolo.
Il trasporto di oggetti è possibile solo se questi sono saldamente assicurati e non sporgenti lateralmente o longitudinalmente oltre i 50 cm; gli oggetti non devono in ogni caso impedire o limitare la visibilità del conducente.
Stesse regole per gli animali che possono essere trasportati solo in gabbia o in appositi contenitori.
Altre persone sono trasportabili solo se il veicolo è costruito o attrezzato a questo scopo. Al conducente maggiorenne è comunque consentito il trasporto di bambini fino a otto anni opportunamente assicurati con le attrezzature previste dal cds (art.68) installate tra il manubrio e il conducente (per bambini fino a 15 kg) oppure posteriormente al conducente.
La bicicletta va condotta a mano in tutti i casi in cui sia di intralcio o di pericolo per i pedoni, ed anche quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione e questa manchi o la bicicletta sia sprovvista di dispositivi di segnalazione visiva.
Fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere -oppure nelle gallerie- è necessario indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art.162 cds).
Ad oggi non c’e’ alcun obbligo per i ciclisti, o per i bambini eventualmente trasportati, di indossare il casco protettivo.
Circolazione sulla carreggiata
Nella circolazione su carreggiata a circolazione promiscua (non piste ciclabili ad uso esclusivo) le biciclette devono circolare sulla parte destra della carreggiata, il più vicino possibile al margine destro, anche se la strada è libera.
Nel circolare devono evitare scarti improvvisi, movimenti a zig-zag, e in caso di attraversamento di carreggiate a traffico intenso, devono attraversare tenendo il veicolo a mano.
La manovra di svolta e di fermata deve essere segnalata con il braccio.
Quando le condizioni di circolazione lo richiedano i ciclisti devono anche procedere su unica fila, e comunque mai affiancati in numero superiore a due. Fuori dai centri abitati la circolazione su unica fila è sempre obbligatoria a meno che uno dei due non abbia meno di 10 anni e proceda sulla destra dell’altro.
La circolazione contromano è vietata e sanzionata col pagamento di una somma che può variare da 163 a 652 euro, aumentata se la circolazione avviene in corrispondenza di curve, di raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata visibilità.
Costituisce una tipica eccezione alla regola generale il percorso ciclabile ad uso promiscuo (con i veicoli), di solito utilizzato come collegamento tra una pista ciclabile e l’altra. Di solito, e dipende molto dal caso specifico, questi percorsi sono inseriti in una strada veicolare e vi è prevista la circolazione nei due sensi regolata dai Comuni tramite cartelli, pannelli e avvisi. La strada, in questo caso, deve avere precise caratteristiche (zona ztl, larghezza minima, limite ridotto di velocità). Si tratta di casi rari comunque disciplinati da una delibera comunale e non certo decisi di propria iniziativa dai ciclisti.
Sanzioni
Le sanzioni variano a seconda del caso dai 10 ai 169 euro; la circolazione contromano, come già visto, è sanzionata con una multa variabile da 163 a 652 euro.
Sanzioni accessorie sulla patente
In caso di violazione ad una norma del codice della strada che preveda una sanzione accessoria sulla patente (decurtazione punti, sospensione, etc.), l’applicazione non può avvenire se l’infrazione è commessa a bordo di una bicicletta o in generale di un veicolo per la cui conduzione la patente non è necessaria.
Ciò per consolidata giurisprudenza ma anche perché la normativa che specificava l’applicazione delle sanzioni accessorie ANCHE in questi casi è stata abrogata nel 2010 (art.219 bis del cds introdotto dalla Legge 94/2009 e poi cancellato e sostituito dalla Legge 120/2010).
Per quanto riguarda la giurisprudenza si può tenere invece a riferimento la sentenza della Cassazione penale n.47589/2017 che ha sancito un principio generico.
Riferimenti normativi
– Codice della strada art.143 e 182 e
– Regolamento Codice della strada art.377
– Parere Min.trasporti 21/12/2011 (n.6234) emesso sulla base del
– Dm 557/1999 “Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili”
Note:
– le misure annunciate dai media in materia di “tutela della sicurezza dei ciclisti” -di modifica dell’art.148 cds- sono ancora sotto forma di disegno di legge assegnato ma non in esame (DDL 2658)
– anche l’obbligatorietà del casco è contenuto in un emendamento ad un disegno di legge fermo in commissione (riforma codice della strada, S.1638)
di Rita Sabelli

Fonte: https://www.aduc.it