Diritto annuale 2018 – Versamento entro il prossimo 2 luglio

Entro il prossimo 2 luglio tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al pagamento del diritto annuale dovuto, alle Camere di Commercio, per il 2018.

Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 gennaio 2018, Prot. 26505, non essendo intervenuti nuovi provvedimenti normativi, sono stati confermati, anche per il 2018, gli effetti del decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla L. n. 114/2014.

L’importo del diritto annuale dovuto per il 2018 dovrà, inoltre, essere determinato tenendo presente quanto disposto:

  • sia dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, che ha autorizzato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l’incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 79 Camere di Commercio;
  • che dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2018, che ha autorizzato, per gli anni 2018 e 2019, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per altre 9 Camere di Commercio.

Le imprese che hanno già provveduto, per l’anno 2018, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all’importo versato entro il 30 novembre 2018 (art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001). .

Si ricorda che le misure del diritto annuale, ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna Camera di Commercio occorre, quando è necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del 30 marzo 2009, Prot. 19230 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa.

Ricordiamo, infine, che l’art.7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i termini dei versamenti di cui all’art. 17, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435, posticipandoli dal 16 al 30 giugno. con effetti anche sul diritto annuale che deve quindi essere versato in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, e cioè, per l’anno 2018:

  • entro il 2 luglio 2018 (essendo il 30 giugno e il 1° luglio 2018 giorni festivi), fatti salvo i soggetti con diverso termine per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare;
  • nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

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