Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dignità: principali novità per i datori di lavoro

<br>Il Decreto Dignità (Decreto Legge n. 87/ 2018) è in vigore dal 14 luglio 2018: sono state apportate importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, della somministrazione di lavoro ed un aumento delle indennità in caso di licenziamento illegittimo che saranno analizzati di seguito. Si sottolinea che si rimanda a successive circolari esplicative da parte del Ministero del Lavoro e dall’INPS.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ART. 1

Le principali modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato si applicano:

ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in
vigore del decreto in esame;
ai rinnovi e proroghe dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto.

Di seguito si analizzano i principali cambiamenti in merito:

TERMINE E DURATA MASSIMA

non superiore a 12 mesi (anziché 36 mesi): se si intende non indicare la motivazione (contratto di lavoro a tempo determinato”acausale”);
non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali riguardanti esigenze quali:

temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
esigenze sostitutive quali ad esempio malattia, infortunio, maternità-paternità di altri
lavoratori);
esigenze per incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’attività ordinaria.

Ad eccezione delle diverse disposizioni dei contratti collettivi e ad eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi (anziché i 36 mesi attuali).
In caso di superamento del limite di 24 mesi il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Solo per i contratti di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine non ha effetto se non risulta da atto scritto, una copia dello stesso deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
In caso di rinnovo va precisata in forma scritta l’indicazione delle sopraindicate esigenze in base alle quali è stipulato.
In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è dovuta solo se il termine complessivo supera i 12 mesi.
Pertanto: il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle sopraindicate e specifiche esigenze.
Il numero massimo di proroghe nell’arco dei 24 mesi massimi (non 36 mesi come attualmente) di contratto di lavoro a tempo determinato sono 4 (non 5 come attualmente).
In caso di superamento del numero massimo di proroghe/rinnovi nell’arco dei 24 mesi massimi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – ART. 2

Per quanto concerne la somministrazione di lavoro, in caso di stipula di contratti a tempo determinato ad eccezione delle diverse disposizioni contenute nella contrattazione collettiva:

il contratto di somministrazione può durare al massimo 24 mesi (se la durata supera i 12 mesi, va indicata una delle causali giustificative indicate dal Decreto Dignità),
il numero massimo di proroghe è pari a 4 (non 5 come attualmente).

INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

Il Decreto Dignità aumenta gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine, infatti il contributo addizionale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro (attualmente pari all’1,4%) è aumentato, per ogni rinnovo dal 14 luglio 2018, dello 0,5%.

Di conseguenza:

il contributo relativo al primo contratto a termine stipulato dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità (comprese le proroghe) è pari all’1,4%,
primo rinnovo del medesimo contratto, è pari all’1,9%,
secondo rinnovo dello stesso contratto, è pari al 2,4%,
e con questo metodo anche per terzo e quarto rinnovo.

Si sottolinea che tale aumento dello 0,5% si applicherà per qualsiasi rinnovo intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore del DL n. 87/2018 cioè 14 luglio 2018 indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto a termine (anche precedente al 14 luglio 2018).

(Fonti: Decreto Legge n. 87/ 2018)