le comunicazioni di cancelleria inviate tramite fax sono nulle

Con l’ordinanza n. 11316 del 15 maggio 2018 la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di comunicazioni di cancelleria, per i processi a cui risulta applicabile la disciplina dettata dalla L. n. 221 del 2012 di conversione del decreto legge n. 179 del 2012, le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite esclusivamente presso l’indirizzo PEC del difensore della parte, potendosi derogare alle modalità dettate dal comma 4, dell’art. 16 della menzionata L. n. 221 (potendosi ricorrere alla trasmissione del biglietto a mezzo telefax o con rimessione all’ufficiale giudiziario per la notifica, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., comma 3) solo ove non sia possibile effettuare la comunicazione a mezzo PEC per causa non imputabile al destinatario.”