16 Set Fine del periodo sperimentale del TFR in busta paga
Legge n. 190/2014, art. 1, comma 26.<br>Salvo proroghe dell’ultimo momento, si concluderà il 30 giugno 2018 il periodo sperimentale di applicazione della Qu.I.R.
Si tratta della possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di percepire mensilmente il TFR maturando in busta paga, assoggettandolo a tassazione ordinaria. Conseguentemente, dal prossimo mese di luglio troverà nuovamente applicazione la disciplina ordinaria che riconosce ai lavoratori dipendenti la facoltà di richiedere anticipazioni del TFR solo in specifici casi e a determinate condizioni, assoggettando il relativo importo a tassazione separata.
Fino a giugno 2018 è prevista la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere l’erogazione mensile del maturando trattamento di fine rapporto, ordinariamente accantonata e liquidata all’atto della cessazione del rapporto. Le regole di maturazione del trattamento, invece, non sono mai cambiate e restano disciplinate dall’art. 2120 del Codice Civile.
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un’anzianità di servizio pari ad almeno 6 mesi, sono stati posti nella condizione di poter scegliere di ricevere mensilmente, unitamente alla retribuzione ordinaria, la quota di trattamento di fine rapporto maturata nel periodo corrispondente. Una volta manifestata la volontà di ricevere il TFR in busta paga, essa restava vincolante fino al 30 giugno 2018. Per l’intero periodo di applicazione sperimentale, la Qu.I.R. ha fatto cumulo con gli altri redditi conseguiti dal lavoratore, incidendo così non soltanto sulla base di calcolo delle detrazioni fiscali, ma anche sul computo degli assegni per il nucleo familiare spettanti al lavoratore.
Il legislatore ha comunque escluso da questa possibilità:
i lavoratori agricoli e i lavoratori domestici;
i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali;
i lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.