20 Set Prestazioni a sostegno del reddito e offerta di lavoro congrua
Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150, ANPAL Delibera 20 febbraio 2018.<br>La Naspi è l’indennità economica che viene riconosciuta mensilmente ai lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria. Quindi, questa spetta a coloro che vengono licenziati ma non a chi si dimette, ad eccezione delle dimissioni per giusta causa.
La Naspi viene corrisposta per una durata pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni. Tuttavia ci sono degli eventi che fanno perdere il diritto alla Naspi, ad esempio quando il beneficiario dell’indennità intraprende un nuovo lavoro come dipendente e non comunica all’INPS il reddito presunto, oppure quando questo perde lo stato di disoccupazione. Stato che si perde per diverse cause, tra le quali figura il non aver accettato un’offerta di lavoro congrua senza un giustificato motivo.
L’ANPAL, con la Delibera 20 febbraio 2018, ha definitivamente approvato la proposta di definizione di lavoro congrua sulla base di tre principi:
coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e le competenze maturate dal disoccupato;
distanza del luogo del lavoro dal domicilio del disoccupato e dei tempi di trasferimento utilizzando i mezzi pubblici;
durata del periodo di disoccupazione (che decorre dalla presentazione della DID – Immediata Disponibilità al Lavoro).
Un quarto principio riguarda esclusivamente i percettori di indennità ed è relativo all’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro che deve superare del 20% l’indennità percepita nell’ultimo mese senza considerare l’eventuale integrazione del fondo di solidarietà.
I disoccupati che godono di queste prestazioni, dopo aver presentato la domanda, devono recarsi, presso il competente centro per l’impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato, confermare il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità, e stipulare una serie di adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione. Nel patto, che è un vero e proprio contratto, il disoccupato riporta la disponibilità a partecipare:
ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
e all’accettazione di congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione.
La violazione del patto stabilisce precise responsabilità e il disoccupato rischia da una riduzione dell’indennità fino alla decadenza dall’ammortizzatore sociale e dallo stato di disoccupazione.
La durata dello stato disoccupazione viene calcolata a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, esclusi i periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui viene proposta l’offerta di lavoro. La durata della disoccupazione viene considerata in relazione agli intervalli di tempo stabiliti in:
da zero fino a sei mesi;
da più di sei fino a dodici mesi;
oltre dodici mesi.
Nel patto di servizio personalizzato, per individuare una o più attività professionali, esperienze e competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali. Le esperienze e le competenze maturate vengono rilevate automaticamente nell’ambito di una apposita procedura informatica guidata, all’interno del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che sono a disposizione dei Centri per l’Impiego:
per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro congrua è corrispondente a quanto concordato nel patto di servizio, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato;
per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comunque comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento, o in aree di attività afferenti altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio;
per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua, purché rientri in una delle aree di attività comunque comprese in tutti i processi di lavoro eventualmente descritti nel settore economico professionale, o in aree di attività afferenti altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e alle competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio.
L’offerta di lavoro è ritenuta congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:
si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione, comunque di durata non inferiore a tre mesi;
si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015.
Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), fino a dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), da più di dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici, le distanze si considerano ridotte del 30%.