Ingiunzioni fiscali TARES nulle se l'avviso di accertamento è spedito per posta ordinaria

L’iscrizione a ruolo della tassa rifiuti è illegittima se l’avviso di pagamento depositato durante il processo tributario non indica il numero della raccomandata con la quale l’ente locale afferma di averlo notificato.<br>E’ questa la soluzione offerta dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8474, depositata in cancelleria il 6 aprile scorso, secondo cui va sempre adeguatamente provata nel processo tributario la regolare notifica dell’atto prodromico al provvedimento esecutivo.
TERMINI E PROCEDURE DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI
La legge 27.12.2006, n. 296, prevede al comma 161, art. 1, che gli enti locali, relativamente ai tributi   di   propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli   o   dei   parziali   o   ritardati   versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.  
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
PRASSI ADOTTATA DALLE SOCIETA’ CONCESSIONARIE
Con riferimento alla tassa rifiuti, i Comuni attraverso le società concessionarie della riscossione, recapitano ai contribuenti modelli precompilati redatti sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Persistendo la riluttanza del contribuente, l’Agente notifica, infatti, con mezzi idonei (ufficiale giudiziario o raccomandata A/R) ingiunzione fiscale avente efficacia di atto esecutivo.
NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO PER POSTA SEMPLICE
Il legislatore, all’art. 1, co. 161, L. n. 296/06, consente al Comune di effettuare la notifica anche a mezzo raccomandata semplice con ricevuta di ritorno, senza utilizzare la busta verde prevista per gli atti giudiziari. Ma cosa succede se il Concessionario della riscossione in regime di convenzione con l’ente locale procede a recapitare con posta semplice l’avviso di accertamento TARES e successivamente provvede a notificare l’iscrizione a ruolo?
La questione è stata affrontata e risolta dalla recentissima sentenza di Corte di Cassazione, n. 8474/18, ove i Giudici del Supremo Collegio hanno statuito che in assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che la notifica dell’avviso di pagamento della tassa rifiuti sia regolarmente avvenuta e che sia andata a buon fine, la cartella di pagamento con la quale è intimato il pagamento della tassa medesima va considerata nulla,
I contribuenti cui non è stato ritualmente notificato l’avviso di accertamento della tassa rifiuti, raggiunti successivamente dall’ingiunzione di pagamento, possono in sede di gravame contestare l’atto esecutivo (1) eccependo la mancanza della prova della notifica dell’atto prodromico.
Note:
(1) E’ stata predisposta una traccia di ricorso avverso l’intimazione di pagamento notificata dal Concessionario della Riscossione.