chiarimenti sulla determinazione del reddito imponibile e dell’Iva in caso di decadenza del regime fiscale agevolato

Con la Circolare n. 18/E del 1 agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora un’associazione sportiva dilettantistica o una società sportiva dilettantistica senza fini di lucro decada, in sede di controllo fiscale, dal regime fiscale agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, è possibie, da parte dei verificatori, procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti dalla stessa al fine della ricostruzione della base imponibile IRES, sempreché l’ente sportivo dilettantistico non lucrativo sia in grado di fornire all’Amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili (fatture, ricevute, scontrini fiscali) o altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.

Le Entrate precisano inoltre che si può riconoscere il diritto alla detrazione dell’IVA pagata sugli acquisti anche nell’ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura d’acquisto, a condizione che l’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro sia comunque in grado di dimostrare all’Amministrazione finanziaria la presenza dei requisiti sostanziali come, ad esempio, soggetto passivo IVA, effettiva vendita di un bene o prestazione di un servizio, fattura regolare ecc..