No all’agevolazione prima casa se nell’atto notarile non è indicato il criterio della residenza o della sede effettiva di lavoro

Decade dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa il contribuente che non abbia indicato, nell’atto notarile, di volere utilizzare l’abitazione in luogo di lavoro diverso dal comune di residenza, ciò anche per consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto.

Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 23236 del 27 settembre 2018.

A tale conclusione è giunta la Suprema Corte, richiamando una propria recente pronuncia (n. 13850 del 31/05/2017) con la quale aveva affermato che “in tema di beneficio fiscale relativo all’acquisto della prima casa, il contribuente deve invocare, a pena di decadenza, al momento della registrazione dell’atto di acquisto, alternativamente, il criterio della residenza o quello della sede effettiva di lavoro, dovendosi valutare la spettanza del beneficio, nel primo caso, in base alle risultanze delle certificazioni anagrafiche e, nel secondo, alla stregua dell’effettiva sede di lavoro”.