30 Ott Consumo sul posto – Possibilità di utilizzo di una macchina per il caffè con cialde
Il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione n. 153037 del 7 maggio 2018, affronta il caso di un laboratorio artigianale per la preparazione di pasti, che ha inoltrato al Comune competente per territorio una segnalazione certificata di inizio attività unica (SCIA unica, che comprende la SCIA per l’apertura e la SCIA per la notifica sanitaria) per l’esercizio di vicinato, chiedendo inoltre di poter posizionare una macchinetta automatica del caffè, fornita in comodato d’uso, utilizzabile dai clienti in modo autonomo in quanto le cialde monouso sigillate, le palette, i bicchierini e le bustine monodose di zucchero sono contenute all’interno di un cassetto posto sotto la macchina stessa.
La risposta del Ministero è affermativa. Stante, infatti, la possibilità, consentita dalla disciplina vigente di posizionare all’interno dell’esercizio commerciale in discorso un distributore automatico in grado di erogare caffè fornito da un soggetto legittimato all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Ministero ritiene ammissibile la collocazione di una macchina del caffè fornita in comodato d’uso, che eroga la bevande tramite l’introduzione di cialde (la cui vendita è attualmente consentita in ogni esercizio di vendita al dettaglio legittimato a vendere prodotti alimentari), fermo restando, ovviamente, che la medesima sia utilizzabile dai clienti in modo diretto ed autonomo. In tale caso, infatti, non sarebbe riscontrabile alcuna attività di servizio assistito rispetto a quella commerciale che rappresenta l’aspetto caratterizzante dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il Ministero, a sostegno della propria tesi, richiama l’articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha introdotto il principio in base al quale, negli esercizi di vicinato legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizioni, ovvero con l’esclusione del servizio assistito.
Il successivo articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato.
Infine, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
Il consumo sul posto – ricorda il Ministero – non può essere automaticamente esteso alle attività artigianali diverse da quelle dei panificatori, quali gelaterie, pizzeria al taglio, e così via – salvo non svolgano nella stessa sede legittimamente anche attività di vendita al dettaglio quale esercizio di vicinato – in quanto non previsto dalla disciplina normativa nazionale di riferimento.
Con riguardo alle modalità di effettuazione, esse sono state ampiamente definite al punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28 settembre 2006: il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari, non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.