E’ necessario trasmettere il “codice identificativo” per la fattura elettronica a tutti i fornitori (e riceverlo da tutti i clienti)?

Come abbiamo già avuto modo di precisare, la fattura elettronica deve contenere un indirizzo telematico di destinazione presso il quale il cliente/destinatario intende ricevere il documento elettronico. L’indirizzo può essere costituito, in alternativa, dal codice destinatario o da un indirizzo PEC.

Il “Codice Destinatario” è un codice di 7 cifre alfanumerico attribuito dall’Agenzia Entrate ai provider operanti sul mercato.

Se il cliente dovesse comunicare un indirizzo PEC (quale indirizzo telematico dove intende ricevere la fattura), il campo “Codice Destinatario” dovrà essere compilato con il valore “0000000” (sette zeri) e, nel campo “PEC destinatario”, andrà riportato l’indirizzo PEC comunicato dal cliente.

Se il cliente non comunicasse alcun indirizzo telematico (ovvero è un consumatore finale oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario), sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000”.

In assenza di “Codice Destinatario” o di indirizzo PEC, il Sistema di Interscambio (SdI) non riuscirà a consegnare direttamente la fattura elettronica al cliente, ma non andrà persa: sarà a disposizione del cliente destinatario in un’apposita area di consultazione riservata del sito dell’Agenzia Entrate (con conseguente disagio per il recupero e la gestione del file).

Le regole tecniche allegate al provvedimento n. 89747 del 30 aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prevedono infatti che “Il SdI, nei casi in cui non sia stato possibile recapitare la fattura elettronica al soggetto destinatario, rende disponibile la stessa al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. In questo caso comunica tale informazione al soggetto trasmittente, attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito di cui al paragrafo 1.5.7, unitamente alla data di messa a disposizione del file. Nel momento in cui il cessionario/committente, accedendo alla sua area riservata, prende visione della fattura, il sistema registra tale operazione e modifica lo stato del file che risulta così ricevuto dal destinatario. L’informazione della data di presa visione della fattura da parte del cessionario/committente è resa disponibile al cedente/prestatore nell’area di consultazione delle fatture elettroniche di sua competenza”.

Abbiamo già scritto quanto e perché sia preferibile comunicare direttamente all’Agenzia Entrate, mediante apposito servizio di registrazione, l’indirizzo telematico presso il quale si intendono ricevere i documenti elettronici, sia esso un “codice destinatario” o in alternativa un indirizzo PEC. È la soluzione che consigliamo perché in caso di registrazione, le fatture elettroniche saranno sempre recapitate al suddetto indirizzo telematico, senza necessità di dover comunicare sempre e a tutti i fornitori l’indirizzo aggiornato (e affidandosi poi al fatto che i fornitori tengano conto della nostra richiesta).

Per questo motivo, non è necessario che si richieda a tutti i clienti di trasmetterci la loro PEC o il loro Codice Identificativo; potrebbero aver già proceduto loro a comunicarli direttamente all’Agenzia Entrate.

Ma cosa dobbiamo fare se invece il cliente (che non ci ha fornito i dati) non “prende visione della fattura”?

È sufficiente avvisare il cessionario con una comunicazione tradizionale (email, telefonata, ecc.) affinché provveda a recuperarla nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.

A nulla serve, anzi è pericoloso, reinviargli gli XML via PEC (o in altra forma) perché il cliente/destinatario:

  • non avrebbe la prova giuridica che il duplicato di fattura elettronica ricevuto sia conforme all’originale inviato al Sistema di Interscambio;
  • non avrebbe una data di presa visione “ufficiale” della fattura elettronica relativamente alla quale esercitare il diritto alla detrazione. Il provvedimento n. 89747 del 30 aprile 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 4.6, prevede che: “Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.”

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