chiarimenti dall’Inps in tema di congedo straordinario per assistenza a familiari disabili

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 23 maggio 2018, n. 158 l’Inps, con il Messaggio n. 4047 del 2 novembre 2018, ha chiarito che il periodo di congedo straordinario (art. 42, c.5 del D.Lgs. 151/2001) fruito dalle lavoratrici gestanti per l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio in condizione di disabilità grave deve essere escluso dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro.

L’Istituto precisa inoltre che, anche l’unito civilmente è incluso, in via alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, Pertanto, dal computo dei sessanta giorni di cui all’articolo 24, comma 2, del citato D.Lgs n. 151/2001, devono essere esclusi anche tutti i periodi di congedo straordinario fruiti per l’assistenza alla parte dell’unione civile convivente riconosciuta in situazione di disabilità grave.