Agenzia Entrate e Privacy: bisticci tra delegante e delegato

<br>Le avvertenze sul trattamento dei dati personali riportate nella delega per l’utilizzo di servizi di fatturazione elettronica contengono, a mio avviso, un bisticcio di parole ed un’inversione dei ruoli di delegante e delegato: in tali avvertenze si ha modo di leggere che “Trattandosi di attività che richiede anche il trattamento dei dati personali del delegato, il delegante si impegna a fornire allo stesso la presente informativa”; cioè sarebbe il “cliente” (delegante) che dovrebbe fornire l’informativa al professionista (delegato).

La logica porterebbe invece a concludere che il delegato (il professionista) possa effettuare trattamenti di dati del delegante (del cliente), cioè possa quantomeno consultare i dati (operazione di trattamento) delle fatture etc. che perverranno in capo al delegante-cliente, e quindi che il delegato-professionista abbia l’obbligo di fornire al delegante -cliente l’informativa e non viceversa.

Se l’italiano non è un’opinione e se le conclusioni che abbiamo tratto da quanto sopra corrispondono a quanto si voleva esprimere.