03 Dic Vendere o acquistare un veicolo: 10 semplici regole per non correre rischi
<br>Quasi tutti nella vita si sono trovati a gestire una compravendita molto importante: quella di un veicolo. Oltre agli aspetti puramente economici della questione, nel momento in cui dobbiamo vendere o acquistare un’automobile oppure un ciclomotore è necessario considerare anche tutta una serie di altri fattori, di natura giuridica, amministrativa e fiscale. Insomma, la burocrazia è, anche nel caso della compravendita di veicoli, sempre dietro l’angolo. E non ci si può permettere di sottovalutarla. Il rischio, in caso contrario, è di dover affrontare rischi e sgradevoli imprevisti, che possono persino mandare a monte l’affare. Ecco allora 10 semplici regole da seguire per ridurre al minimo i problemi e portare a buon fine la compravendita di un veicolo.
Vuoi cedere la tua auto oppure il tuo ciclomotore? Allora una delle prime cose da fare è compilare la “dichiarazione di vendita”, che si trova già prestampata sul Certificato di Proprietà del veicolo. Nella dichiarazione, occorre riportare i dati del compratore, apponendo altresì un’apposita marca da bollo (il cui costo ammonta a 16 euro).
La dichiarazione di vendita deve essere compilata e firmata solo ed esclusivamente in presenza di un soggetto deputato per legge ad autenticarla, ossia:
Un ufficio provinciale della Motorizzazione civile
Il Pubblico Registro Automobilistico (PRA)
Un consulente automobilistico o un suo dipendente delegato ad assolvere questo compito presso un’agenzia riconosciuta in qualità di Sportello Telematico dell’Automobilista (STA)
Un funzionario comunale debitamente autorizzato dal municipio
Un notaio
È bene sottolineare che, mentre nei primi quattro casi la procedura è gratuita, rivolgendosi a un notaio è invece necessario pagare una somma convenuta direttamente con il professionista in questione.
Evitare assolutamente di firmare il Certificato di Proprietà in bianco o omettere di applicarvi la marca da bollo, onde evitare di incorrere in una sanzione fiscale.
Si può sottoscrivere un documento diverso dal Certificato di Proprietà? La risposta è sì, ma solo per alcune situazioni particolari, come furto, smarrimento, accettazione di eredità (in questo caso, infatti, è necessaria un’autenticazione notarile) oppure se si è in possesso del vecchio Foglio Complementare, antecedente al CDP. In questi frangenti, la dichiarazione va redatta su moduli prestampati standard, avendo cura di inserire i dati del venditore, dell’acquirente e del veicolo, nonché il prezzo di cessione e la modalità di pagamento adottata. Anche in questo caso, tuttavia, è bene ricordarsi di non firmare mai nulla in bianco.
Molto importante: la dichiarazione di vendita dev’essere univoca, ossia redatta a favore solo dell’acquirente del veicolo e non di terzi.
Una leggerezza che molti commettono, trovandosi poi nei guai, consiste nel consegnare il libretto di circolazione del veicolo prima di aver sottoscritto la dichiarazione di vendita. Non fatelo mai: persone poco scrupolose potrebbero approfittarne per non pagarvi poi la somma pattuita!
Fare sempre una o più fotocopie della dichiarazione di vendita, nel caso l’originale venga smarrito. E, siccome la prudenza non è mai troppa, meglio fare una copia anche degli altri documenti dell’auto, primo fra tutti il libretto di circolazione.
Non appena si sottoscrive la dichiarazione di vendita e vi si appone una data specifica, tale decorrenza segna, dal punto di vista giuridico e amministrativo, il momento che sancisce l’effettivo passaggio di proprietà del veicolo. Ciò significa che, da quel giorno in avanti, tutti gli oneri e le responsabilità riguardanti l’uso e la detenzione dell’automobile o del ciclomotore in questione ricadono sul nuovo proprietario. Incluse le multe per eventuali infrazioni stradali. Sarà comunque bene sincerarsi che la dichiarazione di vendita venga trascritta presso gli uffici pubblici al fine di rilevarne la pubblicità giuridica dell’avvenuto passaggio di proprietà. Attenzione dunque, se la dichiarazione di vendita viene smarrita, a non firmare altri tipi di documenti proposti dall’acquirente; se occorre compilare un nuovo documento, verificare che non siano stati modificati i dati del compratore e la data dell’avvenuta cessione confrontandolo con le fotocopie della prima dichiarazione sottoscritta.
Mai firmare una dichiarazione di vendita senza che sia autenticata da uno dei soggetti preposti: in molti casi, infatti, enti o individui non autorizzati si propongono per questa funzione millantando una velocizzazione delle tempistiche burocratiche. In realtà, così facendo, si viola la legge e l’atto di compravendita diventa nullo.
In base all’articolo n.94 del Codice della Strada, la dichiarazione di vendita deve essere trascritta al PRA entro 60 giorni dall’autenticazione della firma. Un consiglio? Verificate personalmente (o tramite l’aiuto di uno studio di consulenza automobilistica) che l’annotazione del passaggio di proprietà del veicolo al PRA sia avvenuta correttamente. Eviterete così eventuali malintesi e scongiurerete possibili dimenticanze!
Fonte: https://www.cosmilano.it