10 Dic Parcelle di professionisti: sconsigliabile il pagamento negli ultimi giorni dell'anno
<br>Sono andato a ricercarmi il contenuto di un processo verbale un po’ datato (2005) per rivedere cosa scrivevano i militari della Guardia di Finanza relativamente ai pagamenti effettuati con bonifico bancario.
Nel caso di pagamento con bonifico bancario di parcelle a professionisti disposto il 31 dicembre le conseguenze sarebbero, ad avviso del sottoscritto, le seguenti:
la ditta che dispone il pagamento il 31 dicembre 2018 rileva il pagamento nella stessa data
la ditta che dispone il pagamento il 31 dicembre versa la ritenuta di acconto il 16 gennaio 2019
il professionista riceve il pagamento (vedi infra il processo verbale, cioè “ha conoscenza dell’accredito”) con ogni probabilità il 3 gennaio 2019 ( il 1 gennaio cade di sabato ed il 2 gennaio di domenica).
Per la ditta quindi il pagamento è avvenuto nel 2018 e certifica il compenso come corrisposto nel 2018, per il professionista il pagamento è avvenuto nel 2019 e dichiara il compenso, con applicazione del criterio di “cassa” nel 2019 e si trova in possesso di una certificazione di ritenuta di acconto 2018 per compensi che dichiara nel 2019: bel pasticcio, considerando l’incrocio dei dati tra certificazione rilasciata dalla ditta e dichiarazione presentata dal professionista.
Per questo motivo sconsigliamo vivamente di effettuare pagamenti a mezzo bonifico bancario nei confronti di professionisti l’ultimo giorno dell’anno, meglio chiudere tali pagamenti quattro o cinque giorni prima, non sono certo gli interessi di pochi giorni a giustificare i contrattempi che possono derivare dai pagamenti effettuati l’ultimo giorno dell’anno.
Il contenuto del p.v. redatto dalla Guardia di Finanza
Pagamento con bonifico bancario
Una delle forme di pagamento attualmente più diffuse nella prassi commerciale è senza dubbio il bonifico bancario, cioè l’ordine (dato a una banca dal debitore) di versare un determinato importo (mediante accreditamento su un conto corrente bancario) a favore di un terzo (il creditore).
In questa ipotesi, secondo il consolidato orientamento dell’Amministrazione finanziaria, la fattura deve essere emessa
Fonte: http://www.studiofranco.eu