22 Dic sì al credito d’imposta anche per pensionati residenti all’estero e incapienti
Con la Risoluzione n. 88 del 17/12/2018, risponde ad un quesito posto dall’INPS in merito all’istituto dell’Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica (cd. APE), il prestito garantito dalla futura pensione di vecchiaia del richiedente sulla quale sarà recuperato ratealmente l’ammontare del prestito comprensivo dl interessi passivi e premio assicurativo di premorienza.
In particolare l’Istituto chiede se, in qualità di sostituto di imposta, possa corrispondere il credito di imposta in favore di pensionati residenti all’estero che beneficiano del regime fiscale agevolativo previsto dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione fiscale e abbia l’obbligo di riconoscere il credito di imposta ai pensionati appartenenti alla c.d. “no tax area”.
L’Agenzia delle Entrate in proposito chiarisce, nel presupposto che i soggetti residenti all’estero e quelli incapienti possano beneficiare dell’APE volontaria ed in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione dell’APE volontaria, secondo cui “il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza…”, che il credito di imposta in esame, sotto forma di rimborso, possa essere riconosciuto dall’INPS, in favore di detti soggetti, per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione.
L’Istituto Previdenziale potrà recuperare il credito rivalendosi sul monte ritenute da versare mensilmente all’erario.