non c’è lavoro subordinato se c’è un legame affettivo

La Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 30899 del 29 novembre 2018, si è espressa in merito alla possibilità di considerare le prestazioni domestiche svolte nell’ambito di una relazione affettiva, fuori dal vincolo del matrimonio, come lavoro subordinato.

La Suprema Corte, dopo attenta analisi, confermando quanto precedentemente stabilito dai giudici della Corte d’appello, ha affermato che “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa”, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente per motivi di affetto e benevolenza.

Per superare tale presunzione, ha aggiunto la Corte, è necessario quindi fornire la “prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione”.