06 Feb FORFETARI 2019: cause di esclusione, qualcosa dal passato
<br>Sul regime forfetario, che dovrebbe essere il massimo della semplificazione, leggo pareri contrastanti e sulla causa di esclusione dal regime forfetario, costituita dal fatto di essere titolari di quote di controllo in SRL, oppure da partecipazione in società di persone, imprese familiari etc., spesso si legge genericamente che “non opera qualora il soggetto abbia ceduto le quote entro il 31 dicembre 2018” – in assenza della cessione nel predetto termine la causa di esclusione opererebbe per il 2019, e qualora tali quote vengano cedute nel corso del 2019 la causa di esclusione opera sino al 31 dicembre 2019, cioè puoi diventare forfetario nel 2020, senza operare gli opportuni distinguo di seguito illustrati.
Sarà l’età ma a mente ricordavo qualcosa del passato che sono andato a rivangare (sul mio computer c’è un po’ di storia e di appunti, a partire dal 1997), così ho trovato la Relazione Illustrativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 ottobre 2014 alla Finanziaria 2015 – D.D.L. Camera dei Deputati – atto 2679- a firma dell’allora Ministro Padoan – sulla causa ostativa dell’accesso al regime (allora per le partecipazioni detenute in società a responsabilità limitata la causa di esclusione operava qualora la società avesse optato per il regime di tassazione per “trasparenza” ai fini delle imposte dirette).
Da tale Relazione illustrativa traggo il seguente testuale periodo riportato a pagina 12, secondo paragrafo:
“il riferimento alla contemporaneità per la verifica della causa ostativa impedisce l’accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione dela disciplina in esame. Pertanto è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta prima dell’inizio di una nuova attività che dà diritto all’acceso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell’attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente VENGA CEDUTA NEL CORSO DELLO STESSO PERIODO DI IMPOSTA MA PRIMA DELL’ACCESSO AL REGIME FORFETARIO. Analogamente, non è preclusa l’applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione si acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta.”
A giudizio del sottoscritto occorrerebbe quindi fare dei distinguo, alla luce di quanto contenuto nella Relazione, sopra riportato, e ne traggo le conclusioni personali di seguito illustrate.
Soggetto forfetario 2018 in possesso di partecipazione di controllo di srl al 31.12.2018:
(nel caso di partecipazione in società di persone ed imprese familiari operava già la clausola di esclusione nel 2018).
Nel 2019 non potrà applicare il regime forfetario in quanto, detenendo tale partecipazione al 1° gennaio 2019, il 1° gennaio 2019 partecipa “contemporaneamente”, con percentuale di controllo, ad una s.r.l. con attività economica riconducibile a quella della ditta individuale (o alla professione esercitata).
Soggetto privo di partita iva (non in attività) al 31.12.2018 e che inizia l’attività nel 2019
Se il soggetto al 31.12.2018 non risultava in attività ma, alla stessa data del 31.12.2018 risultava titolare di partecipazione in società di persone, o partecipante ad impresa familiare, o titolare di partecipazione di controllo in srl (trasparente o non trasparente) ed intenda iniziare un’attività in regime forfetario, poniamo dal 1° marzo 2019, rispetterebbe, a mio avviso ed anche secondo quanto indicato nella Relazione sopra riportata, i requisiti qualora entro il 28 febbraio 2019 (prima dell’inizio dell’attività ipotizzata al 1° marzo 2019) ceda le quote di partecipazione in società, oppure cessi di far parte dell’impresa familiare (la prova in questo caso è data dalla cancellazione dagli elenchi previdenziali IVS Inps e dalla cancellazione all’INAIL); in pratica al momento dell’accesso al regime l’attività non viene esercitata “contemporaneamente”.