Obblighi di pubblicità e di trasparenza per terzo settore

L’articolo 1, commi 125 – 129 della L. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs n. 33/2013.

Tali obblighi involgono anche la platea degli enti del Terzo Settore, ed è per questo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 2 dell’ 11 gennaio 2019, ha voluto fornire alcuni chiarimenti e indicazioni operative finalizzate a consentire il puntuale adempimento della misura normativa in argomento.

Di seguito sintetizziamo i punti principali trattati dalla circolare.

  • Le cooperative sociali – che sotto il profilo della qualifica fiscale sono ONLUS di diritto, mente sotto il profilo civilistico sono società che, per effetto del dettato dell’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, assumono di diritto anche la qualifica di impresa sociale, con l’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese – sono tenute ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in esame in sede di nota integrativa del bilancio di esercizio e di nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente, con conseguente sottoposizione, in caso di inadempimento, alla sanzione restitutoria, come previsto dal terzo periodo del comma 125.
  • Per quanto riguarda l’ oggetto degli obblighi informativi, il Ministero ricorda che la norma in esame fa riferimento alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

Sotto il primo profilo, la declaratoria contenuta nella disposizione testé richiamata presenta una portata notevolmente ampia. Costituiscono oggetto di pubblicazione: i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico; le somme erogate dalla PP.AA. a carattere di corrispettivo per un servizio o una prestazione effettuata o per la cessione di un bene.

Il Ministero precisa ancora che, oltre alle risorse finanziarie vi rientrano anche le risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile); in questo caso, ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione.

  • Per quanto attiene all’ arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l’impiego da parte del legislatore del concetto di “vantaggio economico ricevuto dalle Pubbliche Amministrazioni” comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell’anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.
  • Per quanto riguarda poi la disposizione di cui al comma 127, che esclude l’obbligo di pubblicazione delle somme ricevute inferiori a 10.000,00 euro, al fine di evitare le informazioni non rilevanti, il Ministero precisa che detto limite deve essere inteso in senso cumulativo, si riferisce cioè al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione.

Pertanto – precisa il Ministero – l’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore ad euro 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad euro 10.000,00.

  • Dalla normativa in esame si evince anche che, distinto dall’obbligo di rendicontazione del vantaggio ricevuto, viene posto a carico dei soggetti percettori anche un obbligo di informazione, che esula dall’applicazione delle disposizioni in oggetto indicate.

Rientrano in questo obbligo di informazione – scrive il Ministero – anche le somme percepite a titolo di cinque per mille, in quanto l’obbligo in parola è diverso, per contenuti e modalità, rispetto ai vigenti obblighi di rendicontazione previsti dall’articolo 11-bis del D.P.C.M. 23 aprile 2010, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 7 luglio 2016.

Pertanto, le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

  1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  2. denominazione del soggetto erogante;
  3. somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  4. data di incasso;
  5. causale.

Tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico

In mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo.

Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce.

Per scaricare il testo della circolare n. 2/2019 clicca qui.

Per scaricare il testo della L. n. 124/2017 clicca qui.