Contratto a tempo indeterminato e licenziamento senza giustificato motivo oggettivo o discriminatorio o nullo

È incostituzionale l’art. 3, 1° comma, d.leg. 4 marzo 2015 n. 23, sia nel testo originario sia nel testo modificato dall’art. 3, 1° comma, d.l. 12 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, nella l. 9 agosto 2018 n. 96, nella parte in cui, in caso di licenziamento illegittimo, determina l’indennità in un importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.

Fonte: Corte Costituzionale; sentenza, 08-11-2018, n. 194 – Massima a cura de “Il Foro Italiano”.