03 Giu CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO PER I TITOLARI DI PARTITA IVA
Con la Risposta n. 173 del 30 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente che rientri in Italia, trasferendo la residenza e ivi svolga la sua attività di lavoro autonomo, ai fini fiscali, può fruire del regime forfetario in quanto non risulta integrata la causa ostativa di esclusione da tale regime, di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che prevede che non possano avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it