Registratori di cassa "telematici": il credito di imposta per i forfetari

Nel complicare sempre più il sistema fiscale può capitare che chi complica non riesca a seguire ciò che ha complicato, oppure i miei limiti si sono ristretti. <br>Condivido pienamente quanto di seguito ha scritto la dott.ssa Valentina Serra che sta svolgendo il tirocinio presso il mio studio e che di seguito riporto.

L’art. 2, comma 6-quinquies, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ha previsto la concessione di un credito d’imposta ai soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spettante in relazione alle spese relative all’acquisto o all’adattamento degli strumenti necessari per adempiere a tale obbligo, sostenute negli anni 2019 e 2020.

Secondo quanto indicato nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 del 28 febbraio 2019 il credito, riconosciuto nella misura pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro (50 euro in caso di adattamento), può essere “…utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.”

Come noto, i contribuenti rientranti nel regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e non effettuano liquidazioni periodiche dell’IVA; le domande che sorgono spontanee con riferimento all’appartenenza a tale regime sono principalmente due:

non essendoci liquidazioni periodiche, che criterio occorre utilizzare per stabilire la prima ipotetica liquidazione periodica successiva a cui fa riferimento il provvedimento? Occorre ipotizzare che si tratti di contribuenti trimestrali? Se così fosse un contribuente forfetario che abbia proceduto all’acquisto e al pagamento di un registratore di cassa telematico in data 25.03.2019, potrebbe portare in compensazione il credito d’imposta spettante solamente a partire dal 20.08.2019.

Come indicato in una risposta fornita da “L’esperto risponde” de Il Sole 24 Ore del 08.04.2019, il credito d’imposta spettante ad un soggetto forfetario può essere utilizzato in compensazione per la totalità dei debiti tributari e previdenziali che vengono versati con F24.

dato che il Provvedimento subordina espressamente l’utilizzo del credito d’imposta alla registrazione ed al pagamento della fattura, i contribuenti forfetari, esentati dalla registrazione delle fatture, sono legittimati ad utilizzare in compensazione il credito in questione?

Sembra un caso limite ma un nostro cliente forfetario, dovendo a forza sostituire il volgare “registratore di cassa” ha acquistato il “nuovo marchingegno” proprio il 20.03.2019.