DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI: PER LA CARTELLA NESSUN CONDONO

Con la sentenza n.11975 del 7 maggio 2019 la Corte di Cassazione, Sez. 6 Civile, si è espressa in tema di condono fiscale ed ha chiarito che l’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, consentendo la definizione agevolata delle sole liti aventi ad oggetto un atto impositivo comunque denominato, non si applica alle controversie riguardanti la cartella, emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con cui l’Amministrazione finanziaria richiede il pagamento di versamenti omessi e delle conseguenti sanzioni, poiché tale atto non ha natura impositiva, derivando, per quanto attiene ai versamenti, da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro puramente formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione.

Fonte: http://www.cortedicassazione.it