Gasolio autotrasportatori: riduzione accise II trimestre 2019

<br>Con nota 52335/RU del 26 giugno 2019 l’Agenzia delle Dogane ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per richiedere il rimborso delle accise sui consumi relativi al II trimestre 2019.
L’articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all’articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000 prevedendo che la dichiarazione per fruire del beneficio debba essere presentata entro il termine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare, pertanto la dichiarazione del II trimestre 2019 dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2019.
Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 ( Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore (per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro): ciò viene richiamato al paragrafo IV della nota. Nel frontespizio della dichiarazione, inoltre, è stata inserita la dicitura “dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 2 o inferiore”.

La riduzione delle accise relativa al II trimestre 2019 ammonta ad euro 214,18 per mille litri di prodotto per i consumi dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019.
Si rammenta che:

nel settore dell’autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate di categoria superiore ad euro 2;
gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante NON con la scheda carburante ma unicamente con la fattura d’acquisto, che dovrà essere emessa in formato elettronico pena la perdita della fruizione del beneficio; con la nota 64837/RU del 7 giugno 2018 l’Agenzia delle Dogane ha confermato l’obbligatorietà, per beneficiare dell’agevolazione, dell’indicazione della targa del veicolo rifornito nella fattura elettronica emessa dall’impianto di rifornimento di carburanti, cosa che viene richiamata all’ultimo paragrafo della parte III della nota del 26 giugno 2019;
la dichiarazione per ottenere i benefici dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2019; la dichiarazione può essere presentata in via telematica per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest’ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa;
il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;
la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell’Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell’Ufficio – in caso di trasmissione per posta si suggerisce di effettuare l’invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da conoscere la data di ricevimento da parte dell’Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);
il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2020 (entro l’anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall’articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro il predetto termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2021 (parte VI della nota);
il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).

In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è utile richiamare il contenuto della nota dell’ Agenzia delle Dogane R.U. 62488 del 31 maggio 2012, paragrafo A, nella quale si ha modo di leggere che “La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell’art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.
In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.
In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane.
Alla luce del mutato quadro giuridico, quanto al presupposto per il riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l’esercente l’attività di trasporto ha l’onere di presentare comunque l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.