Autotrasportatori: deduzioni forfetarie – MEF: Comunicato Stampa del 19/07/2019

<br>Relativamente alle deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori (art. 66 c. 5 del D.P.R. 917/1986) per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore o dai soci, in regime di contabilità semplificata o di contabilità ordinaria per opzione, con comunicato stampa n. 138 del 19 luglio 2019 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato quanto segue:
Sulla base delle risorse disponibili, si comunicano le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2019.
Importi delle deduzioni forfetarie – Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48,00 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
In riferimento alle deduzioni forfetarie in argomento, si riepilogano le seguenti informazioni:

soggetti interessati

I soggetti a cui si rivolge sono le imprese di autotrasporto in conto terzi:

con motoveicoli e autoveicoli aventi una massa complessiva anche inferiore a 3500 chilogrammi (art. 7 comma 2 bis DL 2.3.89 n. 69 aggiunto in sede di conversione alla Legge 27.4.89 n. 154)
che si trovino in contabilità semplificata o di contabilità ordinaria per opzione
alle ditte individuali (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti effettuati dal titolare dell’impresa ( CM. 29.9.84 n. 31)
alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice (aventi i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2) per i trasporti eseguiti personalmente dai soci (DL. 27.4.90 N. 90 art.13, comma 4)
Sono escluse le società di capitali di qualsiasi tipo (C.M. 10.5.90 n. 13)

ammontare della detrazione

La detrazione è giornaliera, quindi nel caso di più trasporti eseguiti nel medesimo giorno spetta una sola volta

dove indicare gli importi delle deduzioni forfetarie in dichiarazione dei redditi

per le società di persone al rigo RG 22 con codice 16 per i trasporti effettuati dai soci all’interno del comune ove ha sede l’impresa;
per le società di persone al rigo RG 22 con codice 17 per i trasporti effettuati dai soci oltre il territorio del comune ove ha sede l’impresa;
per le ditte individuali al rigo RG 22 con codice 16 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune ove ha sede l’impresa;
per le ditte individuali al rigo RG 22 con codice 17 per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune ove ha sede l’impresa

ai fini IRAP

Le deduzioni forfetarie in argomento non sono da conteggiarsi ai fini IRAP, trattandosi appunto di deduzioni forfetarie (così come non sono da conteggiarsi le deduzioni forfetarie spettanti per le trasferte dei dipendenti delle aziende di autotrasporto).

adempimenti necessari

E’ necessario redigere un prospetto che contenga per ogni giorno di effettuazione dei trasporti i seguenti dati:

i viaggi effettuati e le destinazioni
la durata dei viaggi
gli estremi delle bolle di accompagnamento/DDT o delle fatture e delle lettere di vettura

Il prospetto va sottoscritto dal titolare della ditta individuale o da un legale rappresentante (per le s.n.c. e le s.a.s.) e, in origine, doveva essere allegato alla dichiarazione dei redditi: dal 1998, con l’introduzione del modello PC di dichiarazione era stato soppresso l’obbligo di allegazione, confermato dalla successiva trasmissione telematica delle dichiarazioni; il venir meno dell’obbligo di allegazione non fa venir meno l’obbligo di redazione del prospetto. Va infine tenuto presente che le bolle di accompagnamento/ DDT) o le fatture o le lettere di vettura indicate nel prospetto debbono essere conservate per 6 anni rispetto all’anno di emissione (bolle/ddt/fatture/lettere di vettura da conservare sino al 2024).

Riferimenti di legge/prassi:

art. 66 c. 5 DPR 917/86
art. 6 Legge 4.8.84 n. 467
art. 13 D.L. 27/4/90 N. 90
Legge 30.3.87 n. 132 – D.L. 6.2.87 n. 16 art. 6
art. 7 c. 2 bis DL. 2.3.89 N. 69 – Legge 154/89
D.L. 28.12.98 n. 451 art. 2 c. 1
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 art. 45
Legge 229 del 10.8.2000
C.M. 29.9.84 n. 31
C.M. 10.5.90 n. 13
R.M. 28.5.85 n. 9/549