Contrasto della contraffazione: – istituito il codice tributo per il versamento delle sanzioni irrogate dalla polizia comunale

L’articolo 1, comma 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 prevede che, coloro che acquistano merce contraffatta, siano puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 7.000 euro, che passano da 20.000 a 1 milione di euro qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale.

All’accertamento delle suddette violazioni possano anche provvedere, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.

Con la Risoluzione n. 84/E del 4 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “3022” denominato “Sanzione pecuniaria amministrativa per il contrasto della contraffazione irrogata dalla polizia comunale – articolo 1, comma 7, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35” per consentire il versamento, tramite modello F24, della suddetta sanzione irrogata dalla polizia comunale.

Il 50% delle somme versate con il suddetto codice tributo è accreditato dalla Struttura di Gestione, direttamente al comune corrispondente al codice catastale indicato nel modello F24. Il restante 50% è accreditato all’entrata del bilancio dello Stato al fine di essere riassegnate e destinate alla lotta alla contraffazione.