deducibilità spese per verifiche “post adottive”

Nell’ambito della procedura di adozione internazionale alcuni Paesi di origine dei minori richiedono l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l’acquisizione dello status di genitore.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 85/E del 9 ottobre 2019, ha chiarito che, in linea con i chiarimenti già forniti con le circolari n. 7/E del 2018 e n. 13/E del 2019, le spese relative alle verifiche post adozione sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR, solo qualora sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire tali verifiche, in quanto adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione.