Norme fiscali nel settore sanitario in vigore nel 2020

D.L. 26/10/2019 n. 124.<br>Nel settore Sanitario sino a tutto il 2020 è fatto divieto di emettere fattura elettronica nei confronti di “privati”anche da parte di soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. fisioterapisti, massofisioterapisti, logopedisti etc.).

Di seguito indichiamo unicamente il termine “medico” intendendosi per tale il medico generico, il medico specialista, l’odontoiatra, lo psicologo, il poliambulatorio, l’ottico, l’infermiere iscritto all’albo, ostetriche e ostetrici, tecnici di radiologia medica, tecnici sanitari, medici veterinari, farmacie etc. e qualsiasi altro operatore tenuto alla trasmissione dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria”.

Dal 1° luglio 2020 il “medico” dovrà dotarsi di un “registratore di cassa telematico” (per gli studi che già dispongono di attrezzature informatiche per l’emissione di fatture/parcelle non è escluso che possa essere collegata al sistema una stampante fiscale con la quale emettere gli scontrini e procedere alla trasmissione, si consiglia in questi casi di interpellare l’azienda che fornisce i programmi applicativi).

Il medico, dal 1° luglio 2020

emetterà quindi un “documento commerciale” (cioè lo “scontrino fiscale”) sul quale andrà indicato anche il codice fiscale del paziente (non si sa quale destino abbia l’attuale c.d. “opposizione del paziente” alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria- STS-)
il registratore di cassa sarà connesso alla rete (con cavo, oppure attraverso un collegamento wi-fi) e giornalmente verranno trasmessi al STS i dati relativi ai singoli scontrini
sui documenti emessi con il registratore di cassa telematico, dal 1° luglio 2020 dovrà essere inserito, a richiesta del cliente il “codice lotteria” – vedasi paragrafo che segue dal titolo “Lotteria degli scontrini”(punto 1.2 provv. AE 31.10.2019)

Ci sia permesso di osservare che la legge istitutiva dell’IVA (D.P.R. 633/72) prevede in capo ai professionisti il rilascio di fattura/parcella e non il rilascio dello “scontrino” e che il D.L. 26/10/2019 non va in alcun modo a modificare la legge IVA.

In seconda battuta occorrerà attendere che il D.L. 26/10/2019 n. 124 venga convertito in Legge entro 60 giorni, cioè entro il 25 dicembre 2019 (in pratica lo scontrino-panettone) in modo che, speriamo, il legislatore possa avere dei ripensamenti in merito.

Nel caso in cui il D.L. venisse convertito in Legge con testo invariato, il comportamento che il “medico” (o il poliambulatorio etc.) dovrà adottare sarà il seguente:

l’obbligo riguarda le operazioni rese nei confronti di “privati” da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Ad esempio l’odontoiatra che emette fatture esclusivamente nei confronti di altro odontoiatra non avrà alcun obbligo di dotarsi del registratore di cassa ed emetterà fatture (elettronica se in contabilità “normale” o cartacea se in contabilità “forfetaria”) nei confronti dell’altro odontoiatra; lo stesso dicasi per il medico che emette fatture nei confronti di un poliambulatorio, oppure ancora il caso del medico che emette fatture unicamente nei confronti di un Istituto o Casa di Cura, il medico competente che emette fattura nei confronti dell’azienda, il veterinario che emette fatture non nei confronti di privati ed esclusivamente nei confronti di mangimifici o aziende anche agricole (soggette a fatturazione elettronica)

l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale (sempre per prestazioni nei confronti di “privati”) fa carico anche ai contribuenti forfetari non essendo previsto alcun esonero in merito, ed essendo questi tenuti all’invio dei dati al STS.

In sintesi, dal 1° luglio 2020

per le prestazioni a privati: “scontrino fiscale” ed invio dei dati al STS (salvo opposizione del paziente, in questo caso si presume dovrà essere emessa fattura non elettronica sino al 31.12.2020 sia da parte dei medici “ordinari” sia da parte di medici “forfetari”con annotazione dell’opposizione del paziente)

per le prestazioni non a privati: fattura elettronica

Lotteria degli scontrini

La “lotteria degli scontrini” verrà realizzata in sintesi come segue:

il cliente “privato” richiederà l’attribuzione di un “codice lotteria” all’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (allo stato non si conoscono le modalità per la richiesta)
il cliente “privato” verrà da Voi ad esempio per una visita medica e a sua richiesta dovrà essere indicato sullo scontrino il “codice lotteria” del cliente – il medico che si rifiuti di inserire nello scontrino il codice lotteria del cliente è punito con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro
il registratore di cassa, a termine giornata, trasmetterà anche un file all’agenzia delle entrate, contenente i “codici lotteria” indicati sugli scontrini emessi nel giorno
i dati trasmessi da ditte e professionisti confluiranno in una banca dati sistema lotteria delle Dogane e Monopoli
le Dogane e Monopoli stabiliranno le modalità delle estrazioni dei premi della lotteria.

Obbligo di installazione del POS

Rammentiamo inoltre che dal 1° luglio 2020 è praticamente obbligatorio accettare i pagamenti con carte di credito/debito (il testo della Legge non indica solo per incassi da parte di clienti privati) e che in caso di rifiuto di accettazione del pagamento con carte di credito/debito, viene applicata una sanzione pari a 30 euro, oltre al 4% dell’ammontare dello scontrino emesso (ad esempio se rifiuto un pagamento con POS di euro 1.000 la sanzione sarà pari a 70 euro (30 €. fissi + 4% di 1.000 euro). Chiaramente se il medico esegue prestazioni esclusivamente nei confronti di altri medici o di un poliambulatorio che provvedono al pagamento con bonifico e/o assegno potrà tranquillamente non installare il POS.
Per incentivare i pagamenti con carte di credito/debito è stata istituita anche la lotteria delle carte di credito, con stanziamento di 45 milioni di euro di premi.