19 Nov da gennaio 2020 obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
Con la Risposta n. 489 del 15 novembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’attività di vendita al dettaglio di beni da parte degli istituti vendite giudiziarie non rientra tra quelle previste dal D.M. del 10 maggio 2019, con il quale sono stati individuati specifici esoneri, per alcune tipologie di attività, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Pertanto, all’attività sopra citata si applicano le disposizioni dall’articolo 22 del Dpr n. 633/1972, secondo cui “L’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; …” e, dunque:
- fino al 31 dicembre 2019 vi è l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale in modalità tradizionale;
- dal 1° gennaio 2020 (termine anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro) vi è invece l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.