26 Nov Registro imprese – Poteri del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese
È noto, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Giudice del registro di Roma, che il Registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l’unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il Registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti. La funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.
Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei Giudici del registro si sono spesso interrogati sui limiti del sindacato devoluto (dapprima) al Conservatore del registro e (successivamente) al Giudice del registro.
In questa prospettiva, è pacifico che tali soggetti debbano esercitare un controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione).
Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del Conservatore. Al Conservatore, infatti, è demandato anche il compito di verificare il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione” (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l’accertamento della corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello previsto dalla legge (art. 11, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) – in ciò sostanziandosi il c.d. controllo qualificatorio – senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.
Nell’ambito del c.d. controllo qualificatorio rientra altresì il controllo circa la legittimità dell’atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l’atto sia affetto sia tale da escludere che l’atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto dal legislatore.
È quindi ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l’atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell’atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.
Così, il Conservatore non deve limitarsi a ricevere l’atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell’atto presentato per l’iscrizione, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l’iscrizione.
In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l’atto di cui si richiede l’iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l’iscrizione e, quindi, se l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).
Inoltre, sotto altro profilo, il Conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni. Ad opinare diversamente – nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell’atto con le risultanze del registro – verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del Registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso.
In questa prospettiva, è stato ritenuto che la verifica della continuità delle iscrizioni e, in particolare, la verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni implica (recte: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell’atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).
In conformità alla giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che al Conservatore competa il controllo e la formale verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell’atto, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).