precisazioni sui requisiti per la fruizione del beneficio

Con il Principio di diritto n. 25 del 2 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito al tema dello sgravio Iva per le cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, per il quale trova applicazione l’articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, l’Agenzia precisa che:

  1. cessionari possono essere solo coloro che risultino domiciliati o residenti fuori dalla UE e che non siano soggetti passivi d’imposta nel loro Paese;
  2. i beni devono essere destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore ed “essere privi, in via generale, di qualsiasi interesse commerciale”. Inoltre, l’acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell’uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell’ambito di un’attività commerciale, non rende possibile l’applicazione del beneficio in questione;
  3. per determinare il superamento della soglia di valore (154,94 euro, IVA inclusa) occorre basarsi “sul valore di fattura. Il valore aggregato di diversi beni può essere usato soltanto se tutti i beni figurano nella stessa fattura, rilasciata dallo stesso soggetto passivo che fornisce i beni allo stesso cliente”;
  4. la cessione a viaggiatori extracomunitari dei beni descritti deve essere documentata tramite le funzionalità informatiche di cui al sistema OTELLO, con fattura in formato elettronico:
    • senza pagamento dell’IVA, salvo successivo versamento della stessa – con regolarizzazione dell’operazione tramite apposita variazione ai sensi dell’articolo 26, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 – laddove non sia presentata la documentazione prescritta a comprova dell’uscita dei beni dalla UE;
    • con pagamento dell’IVA, poi rimborsata al cessionario dal cedente, il quale la recupera – ove sia fornita la prova dell’uscita dei beni dalla UE nei termini indicati – previa annotazione della corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972. In questa ipotesi, il cedente può delegare il rimborso dell’imposta ad appositi intermediari.

Le Entrate chiariscono infine che non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti richiamati nei punti 1, 2 e 3, volte in particolare ad ottenere comunque il rimborso dell’IVA anche qualora il valore di ciascun singolo acquisto non sia superiore a 154,94 euro, IVA inclusa, posto che il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento del predetto importo soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.