Credito di imposta per i registratori di cassa: quando spetta per gli acquisti nel III trimestre del 2019

<br>Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento protocollo 49842/2019 del 28 febbraio 2019 ha stabilito che il credito di imposta riconosciuto a favore di coloro che acquistano il registratore di cassa RT (quello per la trasmissione telematica dei corrispettivi) pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo di 250 €. , o di 50 euro nel caso di adattamento del già posseduto registratore di cassa “è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Le liquidazioni periodiche per i contribuenti minori (trimestrali), sono però 3, quelle relative ai primi “tre trimestri solari dell’anno” (comma 1 lettera a del DPR di cui sopra), la liquidazione periodica del 4° trimestre non esiste (fatto salvo per settori particolari quali distributori di carburante, autotrasportatori etc.), in quanto forma oggetto di versamento a conguaglio annuale (comma 1 lettera b del DPR di cui sopra e scheda modello F24 IVA Periodica – Come e quando si versa – sito dell’Agenzia delle Entrate).

Di qui la conclusione: non esistendo la liquidazione periodica del 4° trimestre quando si utilizza il credito maturato nel 3° trimestre, nel quale ho ricevuto la fattura e saldato la stessa con sistema tracciabile? In sede di conguaglio annuale (che non è una liquidazione periodica ma allora il provvedimento va integrato) oppure in sede di liquidazione periodica del 1° trimestre 2020?

Il silenzio è d’oro, ma il silenzio dell’Agenzia delle Entrate sulla questione e sulla questione del credito di imposta per i contribuenti forfetari un po’ meno; poi tra uno o due anni arriveranno le contestazioni.