quando i distributori automatici si possono definire “vending machine”

Con il principio di diritto n. 27 del 16 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tutti gli apparecchi automatici privi delle caratteristiche contenute nei due distinti provvedimenti dell’Agenzia Entrate (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del 30 marzo 2017) e nel successivo, d’intesa con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 28 maggio 2018, al momento non possono essere definiti “vending machine”, ed agli stessi non si applica la disciplina di memorizzazione ed ivnio dei corrispettivi, di cui all’articolo 2 del Dlgs 5 agosto 2015, n. 127.

Dai citati provvedimenti, infatti, è possibile trarre una serie di indicazioni, tra cui:

a) la definizione di distributore automatico (c.d. “vending machine”), ossia qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente o indirettamente – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
  • un erogatore di beni e/o servizi;

b) il necessario presupposto della previsione normativa, ossia che la cessione/prestazione eseguita dia luogo ad un corrispettivo, rilevante ai fini IVA, imputabile in capo al soggetto che la effettua;

c) la decorrenza degli obblighi di memorizzazione e invio, fissata:

  • al 1° aprile 2017, per i distributori automatici dotati di una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate;
  • al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi di tale porta;

d) le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente con relative modalità.