04 Gen Per le agevolazioni “prima casa” il soppalco non è una soffitta
“Ai fini della individuazione di una abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio cd. prima casa, la superficie utile deve essere determinata guardando alla «utilizzabilità degli ambienti» a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito, il parametro idoneo ad esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola “superficie abitabile”, dovendo il Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072, articolo 6, essere interpretato nel senso che è “utile” tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchine e che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche i soppalchi”.
Con questo principio di diritto la Corte di Cassazione, V Sezione Civile (sentenza n. 29643 del 14 novembre 2019), ha ritenuto erronea la pronuncia della competente Ctr che, nel caso in esame, aveva equiparato il soppalco di una abitazione alle soffitte, escludendolo quindi dal calcolo della superficie utile per determinare la qualifica di lusso dell’immobile.