21 Gen sono detraibili dall’Irpef le spese in sostituzione dell’assegno di mantenimento?
In caso di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, gli assegni periodici che vengono corrisposti all’ex coniuge, escludendo quelli per il mantenimento dei figli, non sono oneri detraibili dall’Irpef ma sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1 lett. c del Tuir).
In particolare, i contributi per le spese di alloggio, affitto e spese condominiali, quando disposti dal giudice, sono quantificabili e vengono corrisposti all’ex-coniuge periodicamente, vengono considerati, al pari dell’assegno di mantenimento, deducibili dal reddito complessivo del coniuge che le paga e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che ne beneficia.
Nel caso in cui tali somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità riguarda la metà delle spese pagate.