04 Feb Autotrasportatori, e non solo, distributore ad uso privato: novità
<br>Premessa
di seguito i termini utilizzati hanno il significato infra indicato:
TUA (Testo Unico sulle Accise – Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504)
D.L. (Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157 – in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera c)
Distributore di carburanti: impianto privato (di solito cisterna, interrata o meno, dotata di erogatore – colonnina – ed utilizzata di norma per il rifornimento di autoveicoli)
DAS: documento di accompagnamento semplificato (utilizzato per il trasporto di prodotti soggetti ad accisa, quali il carburante)
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Una moltitudine di imprese di autotrasporto e di imprese (es. imprese edili, imprese con numerosi autoveicoli) per il rifornimento di carburante si avvale di un proprio distributore “privato”, un po’ per comodità ed un po’ per ottenere un prezzo di fornitura minore rispetto ai distributori stradali di carburante.
L’impresa, quindi:
acquista una certa quantità di carburante che viene consegnato da un “grossista” con un mezzo dotato di “botticella” e con consegna del DAS;
il carburante viene immesso in una cisterna dell’impresa (interrata o meno);
gli autoveicoli dell’impresa si riforniscono di carburante dal distributore privato dell’impresa.
Una delle prime cose da fare, nel caso in cui si decida di utilizzare un distributore privato è quella di verificare se sia obbligatoria la presentazione di una SUAP (segnalazione allo sportello unico attività produttive) presso il comune – a titolo esemplificativo Link alle disposizioni in materia del Comune di Bologna.
Ma le novità recate al TUA dal D.L. non riguardano i nuovi distributori ma anche quelli esistenti.
Prima dell’entrata in vigore di tali novità introdotte dal D.L. al TUA l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era esentata da obblighi di registrazione (che consistono nell’annotare le operazioni di carico e scarico) e da qualsiasi altro obbligo qualora la capacità della cisterna utilizzata fosse inferiore ai 10 mc. (ossia 10.000 litri); a seguito delle modifiche introdotte al TUA dal D.L. risultano ridotti tali limiti a 5 mc. (ossia a 5.000 litri).
Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane ha emanato lo scorso 27 dicembre 2019 la nota prot. 240433/U, in conseguenza delle modifiche sopra indicate, con la quale ha prescritto che:
si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e non superiore ai 10 mc.;
per i distributori minori il il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo, in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane;
le prime annotazioni sul registro dovranno avvenire entro il primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione, cioè dal 1° maggio 2020;
la giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quindi quella alle ore 00:00 del 1° maggio 2020;
le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via pec all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.
Nel caso quindi di distributore di carburanti “minore”, poniamo di 8 mc., in precedenza esente da qualsiasi formalità (precedente limite di 10 mc.) e superiore al limite ora fissato dal TUA ( 5 mc.) per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. sarà da presentare denuncia all’Agenzia delle Dogane competente per territorio e da istituirsi il registro di carico e scarico ed assolvere gli altri adempimenti indicati nella nota del Direttore dell’Agenzia delle Dogane sopra citata.
Le sanzioni previste dall’articolo 48 del TUA, sono le seguenti:
sanzione amministrativa da 1.032 a 5.164 €. per l’omessa denuncia del distributore
sanzione ammnistrativa da 258 a 1.549 €. per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.