Antiriciclaggio: Banca d'Italia e attività di custodia e trasporto valori

<br>Con un provvedimento del 4 febbraio 2020 pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 2020 la Banca d’Italia detta disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per le attività i custodia e trasporto di denaro contanti e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in possesso della licenza di cui all’art. 134 del TULPS, limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro, iscritti nell’apposito elenco tenuto presso la Banca d’Italia. (operatori non finanziari gestori del contante)

Nei confronti degli operatori iscritti nell’elenco la Banca d’Italia esercita poteri normativi, di controllo e sanzionatori in materia di ricircolo delle banconote in euro (articolo 8 del decreto-legge n. 350/2001); i medesimi poteri vengono esercitati, in qualità di Autorità di vigilanza di settore, anche in materia antiriciclaggio (articolo 7 del decreto legislativo n. 231/2007).

Nel Provvedimento la Banca d’Italia richiama il principio dell’approccio basato sul rischio ai fini dell’adeguata verifica della clientela, con gli ormai noti criteri di valutazione (natura giuridica del cliente, la prevalente attività svolta, il comportamento del cliente, l’area geografica, la frequenza delle operazioni etc.etc.) ed interloquendo con il cliente le finalità perseguite, le relazioni tra cliente ed esecutore, il settore di attività e le relazioni d’affari del cliente, nonché, se del caso, ulteriori informazioni (origine delle banconote trattate, situazione economica del cliente etc.).

Vengono poi dettate disposizioni circa l’identificazione del cliente e dell’esecutore; come per i professionisti all’atto dell’avvio del rapporto il cliente è tenuto a fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all’operatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica; anche per questi operatori si fa obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo.

Anche in questo caso viene richiamato il concetto di controllo costante, che consiste nell’analisi delle operazioni effettuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che l’operatore ha del cliente e del suo profilo di rischio.

Il punto 8 della parte II prevede poi l’istituzione di un fascicolo di adeguata verifica (come avviene, ad esempio, per i commercialisti).

La parte terza del provvedimento disciplina i casi di obbligo semplificato di adeguata verifica, la parte quarta quelli di obblighi rafforzati di adeguata verifica, la parte settima prevede l’obbligo di astensione nel caso in cui non si possano rispettare gli obblighi di adeguata verifica, mentre la parte ottava disciplina gli obblighi di conservazione.

Le disposizioni del provvedimento entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla G.U. (quindi il 2 marzo 2020), mentre per i rapporti continuativi già in essere gli operatori dovranno adeguarsi alle disposizioni entro due mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.