11 Lug Corretta la notifica al portiere per l’avviso di accertamento
Non è nullo l’atto quando, essendo venuto a conoscenza del destinatario, questi ha potuto compiutamente esercitare il suo diritto attraverso la formulazione di puntuali difese.
La procedura riguardante la notifica dell’avviso di accertamento al portiere dello stabile del domicilio del contribuente, poiché sono risultati infruttuosi i precedenti tentativi di consegna presso i congiunti, deve ritenersi sanata a seguito dell’avvenuta costituzione in giudizio del contribuente stesso. Lo stabilisce la sentenza della Corte di cassazione n. 8713 dell’11 maggio 2020.