19 Nov Il Decreto “Ristori” estende l’utilizzo del Bonus vacanze al…
Come noto il Decreto “Rilancio (DL n. 34/2020) ha introdotto, per l’anno 2020, un’agevolazione in favore delle famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, il cosiddetto “Bonus vacanze”.
Può essere richiesto dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 e fruito, a determinate condizioni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 (termine finale prorogato dal decreto legge n. 137/2020 – Decreto “Ristori”), da un solo componente per nucleo familiare.
L’importo massimo da utilizzare è di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone, che si riduce a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la propria guida fiscale, fornendo tutte le informazioni utili per richiedere correttamente il nuovo “Bonus vacanze” e rispondendo ad alcune delle domande più frequenti sul tema.
In una di queste, ad esempio, l’Agenzia chiarisce che il bonus vale anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione, a condizione che almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021, termine, ricordiamo, modificato dal decreto “Ristori”.
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